PRONTUARIO LEGALE PER IL MEDICO VETERINARIO

 

 

Questo prontuario assolve lo scopo di garantire i Medici Veterinari da possibili doglianze (che spesso sfociano in azioni giudiziarie) promosse dai propri clienti, che – nella prassi – spesso li accusano di non averli adeguatamente informati del quadro clinico dell’animale e di avere somministrato terapie eccessivamente onerose, talvolta dannose e/o non autorizzate.

Pertanto, al fine di evitare questo genere di lamentele, si suggerisce di osservare le disposizioni di seguito precisate:

 

1.       Informare sempre con estrema chiarezza ed esaustività il cliente del quadro clinico dell’animale, della patologia in atto e delle terapie farmacologiche, e non, che si reputano più appropriate;

2.       Prima di effettuare qualsiasi tipo di esame e/o intervento, ovvero prima di somministrare qualsiasi tipo di cura all’animale, sarebbe opportuno ottenere il consenso scritto del cliente, soprattutto per prestazioni che vanno al di là delle visite ordinarie e delle vaccinazioni;

3.       Se la terapia è particolarmente onerosa, occorre informarne preventivamente il cliente e fargli sottoscrivere un preventivo di spesa, in modo tale che non possa poi contestare l’importo richiesto;

4.       Ogni prestazione professionale sull’animale deve essere regolarmente fatturata, onde avere il titolo per esigere il pagamento, anche coattivo, della prestazione eseguita;

 

Procedura legale per il recupero dei crediti inevasi

Capita non di rado che il Medico Veterinario incontri delle difficoltà per ottenere dal cliente il proprio credito, e purtroppo non sempre la vertenza si risolve in via bonaria.

In questi casi è suggeribile rivolgersi ad uno Studio legale che provvederà a riscuotere il credito secondo la seguente procedura:

 

1.       Come primo atto d’intimazione lo Studio legale, a seguito del colloquio informativo col Medico Veterinario, ingiunge al cliente inadempiente di estinguere il proprio debito entro un dato termine, di regola 7 giorni, inviandogli una raccomandata a/r ed avvertendolo che in difetto si procederà al recupero del credito per via giudiziaria.

2.       In caso di mancato pagamento nel termine assegnato, lo Studio procede per via giudiziaria, inoltrando al Giudice di Pace ovvero al Tribunale (la cui competenza varia a seconda dell’entità del credito preteso) un “Ricorso per decreto ingiuntivo” (per il cui costo si veda oltre): questo ricorso consente al Medico Veterinario di ottenere nell’arco di breve tempo – di regola 15/20 gg. – un provvedimento giudiziario, che prende appunto il nome di “Decreto ingiuntivo”, col quale s’ingiunge al debitore di pagare la somma dovuta oltre le spese legali, i diritti e gli onorari, avvertendolo che in difetto si procederà nei suoi confronti esecutivamente, ossia al recupero coattivo del credito.

3.       I documenti che si rendono necessari per ottenere il decreto ingiuntivo di pagamento sono: il riconoscimento del debito; la notula o la fattura; la liquidazione dell’importo dovuto da parte dell’Ordine dei Medici Veterinari. La liquidazione dell’importo da parte dell’Ordine dei Medici Veterinari non è necessaria se c’è il riconoscimento del debito.

4.     Ottenuto questo provvedimento, lo Studio provvede a notificarlo al debitore, il quale ha 40 gg. di tempo dall’avvenuta notifica per proporre “opposizione”: l’opposizione è lo strumento giudiziario che l’ordinamento mette a disposizione del debitore per contrastare il decreto ingiuntivo, se lo ritiene ingiusto. In ogni caso, l’opposizione non è obbligatoria ma facoltativa, per cui può ben accadere che il debitore paghi immediatamente dopo la notifica del decreto non ritenendo opportuno impugnarlo.

5.     Se il decreto ingiuntivo non viene opposto nei termini di legge (i suddetti 40 gg. dalla notifica al debitore) ed il debitore persiste nel non pagare, lo Studio provvede a notificargli un secondo atto di intimazione, detto “atto di precetto”, a mezzo del quale si ingiunge nuovamente al debitore il pagamento del quantum dovuto, oltre le spese legali, entro 10 gg. dalla notifica.

6.     Se, decorsi i suddetti 10 gg., il debitore non ha ancora estinto il proprio debito, lo Studio procede al recupero del credito coattivamente chiedendo un pignoramento mobiliare e la successiva vendita giudiziale dei beni del debitore.

7.     Nel caso, invece, in cui il debitore proponga “opposizione” contro il decreto ingiuntivo (cfr. punto nr.3), s’instaura un ordinario processo, il cui scopo è quello di accertare la fondatezza del credito azionato dal Medico Veterinario e le motivazioni di contrasto sollevate dal debitore. Nel corso del processo può accadere che le parti in causa concilino e che si arrivi ad un accordo transattivo; diversamente, se non si riesce ad addivenire ad un accordo, il processo si chiude con la sentenza del Giudice. Le spese legali del processo, in caso di vittoria del Medico Veterinario, vengono interamente addebitate al debitore. L’entità delle spese processuali varia in funzione del valore della controversia. La durata del processo dipende dalla complessità della controversia e dalla consistenza probatoria delle rispettive posizioni: infatti, più certo e provato è il credito azionato dal veterinario, più rapida sarà la definizione del processo.

 

I costi fissi per ottenere un decreto ingiuntivo di pagamento

- Alcuni esempi -

Credito azionato        Spese               Diritti           Onorari          Totale

fino a E. 129,11             20,66                44,93             25,82             91,41

da 129,11 a 258,23       20,66                55,78             41,32            117,75

da 258,74 a 516,00       20,66                98,64             51,65            170,95

da 516,46 a 1032,91      20,66               175,08            67,14            262,88

e così via.

N.B.  1. Si ricorda che i suddetti costi vengono interamente addebitati al debitore quando viene emesso il decreto ingiuntivo di pagamento; 2. I costi della procedura variano in funzione del valore della controversia, e quindi del credito che s’intende conseguire; 3. Può accadere che in funzione dell’elevato valore e della complessità della controversia lo Studio chieda al Veterinario un piccolo fondo spese per affrontare taluni costi della procedura.

 

 

I costi della procedura esecutiva: spese vive, diritti ed onorari

- Atto di precetto -

Per la redazione e per la notifica dell’atto di precetto, gli oneri - comprendenti le spese vive, i diritti e gli onorari - partono da un minimo di circa Euro 120,00 in su, a seconda del valore della lite.

N.B. Il costo minimo si riferisce alle cause di valore fino a Euro 129,11 . I costi di cui sopra sono posti a carico del debitore inadempiente, unitamente al capitale ingiunto, agli interessi sul capitale ed alle spese della procedura per ottenere il d.i. .

 

- Pignoramento mobiliare -

Per la richiesta di pignoramento mobiliare le spese legali, comprendenti il costo fisso della richiesta, i diritti di procuratore e gli onorari, vanno da un minimo di Euro 46,00 ad un massimo di Euro 294,73 in funzione del valore della causa.

 

- Vendita mobiliare -

Per la vendita mobiliare dei beni pignorati le spese legali, comprendenti il costo fisso della procedura, i diritti di procuratore e gli onorari, vanno da un minimo di Euro 156,00 ad un massimo di Euro 1.302,41 in funzione del valore della procedura.

 

 

ATTENZIONE: se dopo tutti i suesposti tentativi di recuperare il credito in via bonaria e giudiziale il debitore fosse ancora inadempiente, il creditore è comunque tenuto a pagare tutte le spese legali come sopra precisate.