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Art. 2 - (modificato
con l’Art. 1 della legge 21 ottobre 1957, n. 1027): Ciascuno degli
Ordini e dei Collegi elegge in assemblea, fra gli iscritti all’Albo
a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio
Direttivo, che è composto di cinque membri, se gli iscritti all’Albo
non superano i cento; di sette se superano i cento, ma non i
cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i mille e
cinquecento; di quindici se superano i mille e cinquecento.
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando abbiano votato di
persona almeno un terzo degli iscritti, in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo
degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio.
Le votazioni dovranno aver luogo in tre giorni consecutivi, dei
quali uno festivo. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori,
decide sopra i reclami o le irregolarità intorno alle operazioni
elettorali, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle
proteste ricevute, dei voto contestati e delle decisioni da lui
adottate. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e
l’Assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese
di novembre dell’anno in cui il Consiglio scade. Ogni Consiglio
elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un
Tesoriere ed un Segretario. Il Presidente ha la rappresentanza
dell’Ordine e Collegio, di cui convoca e presiede il Consiglio
Direttivo e le Assemblee degli iscritti; il Vicepresidente lo
sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le
funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente [vedi gli artt.
38-52 del regolamento di esecuzione, approvato con DPR 5 aprile
1950, n. 221]. Art. 3. - Al Consiglio Direttivo di ciascun Ordine e
Collegio spettano le seguenti attribuzioni:
a) compilare e tenere l’Albo dell’Ordine e del Collegio e
pubblicarlo al principio di ogni anno;
b) vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza
dell’Ordine e del Collegio;
c) designare i rappresentanti dell’Ordine o del Collegio presso
commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o
comunale;
d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti;
e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e
nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare
l’Ordine od il Collegio;
f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari
liberi professionisti iscritti nell’albo, salvo, in ogni caso, le
altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle
leggi e nei regolamenti in vigore [vedi gli artt. 38-52 del
regolamento di esecuzione, approvato con DPR 5 aprile 1950, n.
221].;
g) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e
sanitario, e sanitario e persona o enti a favore dei quali il
sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale,
per ragioni di spese, di onorari o per altre questioni inerenti
l’esercizio professionale, procurando la conciliazione della
vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere
sulle controversie stesse.
Art. 4. - Il Consiglio provvede all’amministrazione dei beni
spettanti all’Ordine o Collegio e propone all’approvazione
dell’assemblea il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il
Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese
dell’Ordine o Collegio, stabilisce una tassa annuale, una tassa per
l’iscrizione nell’albo, nonché una tassa per il rilascio dei
certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.
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Art. 8. - Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è
necessaria l’iscrizione al rispettivo Albo.
Art. 9. - Per l’iscrizione all’Albo è necessario:
a) essere cittadino italiano;
b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
c) essere di buona condotta;
d) aver conseguito il titolo accademico dato o confermato in una
università o altro istituto di iscrizione superiore a ciò
autorizzato ed essere abilitati all’esercizio professionale oppure,
per la categoria delle ostetriche, avere ottenuto il diploma
rilasciato dalle apposite scuole ;
e) [modificato dall’art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 362]
avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione
dell’ordine o collegio; Possono essere anche iscritti all’albo gli
stranieri che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia
o all’estero, quando siano cittadini di uno Stato con il quale il
Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un
accordo speciale che consenta ad essi l’esercizio della professione
in Italia, purché dimostrino di essere di buona condotta e di avere
il godimento dei diritti civili .
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Art. 11. - La cancellazione dall’Albo è pronunziata dal Consiglio
Direttivo, d’ufficio o su richiesta del Prefetto o del procuratore
della Repubblica, nei casi:
a) di perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza
italiana o del godimento dei diritti civili;
b) di trasferimento all’estero della residenza dell’iscritto;
c) di trasferimento della residenza dell’iscritto ;
d) di rinunzia all’iscrizione;
e) di cessazione dell’accordo previsto dal II comma dell’art. 9;
f) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente
decreto.
La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere d) ed e), non
può essere pronunziata se non dopo sentito l’interessato.
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Decreto Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221
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Art. 38. - I sanitari che si rendono colpevoli di abusi o mancanze
nell’esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli
al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare
da parte del Consiglio dell’Ordine o Collegio della provincia nel
cui Albo sono iscritti.
Il procedimento disciplinare è promosso d’ufficio o su richiesta del
Prefetto o del procuratore della Repubblica. |