I Compiti dell'Ordine

Le competenze dell'Ordine sono quelle riportate nell' art. 3 del Decreto Legislativo del capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233: Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.

Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:
a) compilare e tenere l'Albo dell'Ordine e pubblicarlo al principio di ogni anno;
b) vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine;
c) designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed Organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a favorire il processo culturale degli iscritti;
e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine;
f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti nell'Albo, salvo in ogni caso le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
g) interporsi, se richiesto, nelle controversie tra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona, o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari o per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.

A queste competenze si aggiunge quella specificata dalla Decisione 92 del 5 dicembre 1956:

Poteri degli Ordini di fissare le tariffe minime e di vigilare sulla loro osservanza
Non si può ragionevolmente negare agli Ordini sanitari la podestà di vigilare sull'osservanza delle tariffe e di punire disciplinarmente coloro che violano i minimi stabiliti, effettuando in tal modo un'illecita concorrenza nei confronti dei colleghi. Ed infatti, poiché non può esservi dubbio che rientri nella competenza degli ordini tutelare il decoro della professione e poiché tale decoro viene leso con l'accettazione di oneri vili da parte del sanitario, non può negarsi agli stessi Ordini il potere stabilire il limite al di là del quale l'onorario va considerato non confacente al decoro del professionista.